La formazione dei Gestori
L’obbligo di formazione dei Gestori
Ai fini della nomina in qualità di gestore della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che il soggetto iscritto all’albo professionale sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all’adempimento degli obblighi formativi di cui all’art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.
Come calcolare la data di inizio e fine biennio?
È da segnalare che ciascun gestore della crisi deve monitorare la decorrenza del proprio obbligo di aggiornamento professionale, poiché il Ministero della Giustizia non ha previsto un termine fisso a partire dal quale calcolare il biennio entro cui concludere la frequenza del corso di aggiornamento ex articolo 4, comma 5, lett. d), D.M. 202/2014, bensì lo ha agganciato a quello di iscrizione nel registro.
Si devono distinguere, tuttavia, due fattispecie:
1. in caso di professionista che sia diventato gestore della crisi usufruendo della normativa transitoria, ovvero con il requisito delle quattro procedure, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato dalla data di PDG al 28/01/2020;
2. in caso di professionista che sia diventato gestore della crisi tramite il requisito della frequenza di un corso di formazione iniziale di 200 o 40 ore, il corso di aggiornamento di 40 ore dovrà essere effettuato nel biennio che decorre dalla data di iscrizione nel registro del singolo gestore, ad esempio il gestore con PDG 01/01/2020 dovrà conseguire le 40 ore dal 01/01/2020 al 31/12/2021 e così via.
L’equipollenza della formazione
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la formazione professionale continua, per i Commercialisti ed Esperti Contabili è stata riconosciuta l’equipollenza tra la formazione professionale continua dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la formazione biennale dei gestori della crisi di cui all’art. 4 del DM 24 settembre 2014, n. 202 per i corsi aventi ad aggetto le materie della crisi d’impresa e del sovraindebitamento, accreditati quali eventi di “formazione”, di cui all’articolo 1, comma 2, lett. b), del Regolamento FPC e di durata non inferiore a 12 ore.
I crediti formativi professionali dovranno essere certificati ai sensi dell’art. 4 del DM 202/2014.
Per gli avvocati l’art. 22 bis del Regolamento per la formazione continua del CNF prevede l’equiparazione dei corsi di formazione professionale per iscriversi nel registro degli organismi che gestiscono la crisi d’impresa. Tali corsi, per legittimare l’iscrizione nel registro, dovranno:
- essere organizzati da uno dei seguenti soggetti: il Consiglio Nazionale Forense, i Consigli dell’Ordine degli Avvocati, gli altri soggetti (pubblici o privati) che presentino determinati requisiti tra i quali il fatto di operare in ambito forense e avere già esperienza nell’ attività formativa (cfr. rispettivamente artt. 8, 9 e 10 del Regolamento);
- essere accreditati;
- avere durata minima di quaranta ore;
- riguardare le materie di diritto civile e commerciale, diritto fallimentare e dell’esecuzione civile, economia aziendale, diritto tributario e previdenziale.