Tribunale di Verbania, ord. 22.4.2022 dott. Michelucci

Con ordinanza 22.4.2022 il Tribunale di Verbania interviene sulla questione della ammissibilità delle insinuazioni tardive nelle procedure di Liquidazione del patrimonio pervenute al liquidatore oltre il termine assegnato ai sensi dell’art. 14 sexies legge 3/2012.

Il Tribunale, dando atto dei diversi orientamenti giurisprudenziali sul punto, propende per la tesi più permissiva (cfr. Tribunale di Udine 7.7.2020, Tribunale di Mantova 1.2.2021), ritenendo che possano e debbano essere esaminate anche le domande che pervengano oltre il termine stabilito dal liquidatore.

A sostegno dell’ammissibilità di tali domande il Giudice valuta come l’assenza di una espressa disciplina nella legge 3/2021 che regoli il caso di presentazione di domande tardive non possa essere intesa come volontà di escludere l’ammissibilità delle domande tardive, anche in considerazione del fatto che il termine indicato dal Liquidatore, in mancanza di esplicita previsione, non può essere considerato perentorio.

Tale interpretazione sarebbe inoltre avvalorata dal fatto che, se nel nuovo Codice della Crisi l’inammissibilità delle domande presentate dopo la scadenza del termine fissato è prevista espressamente, ciò avviene con riferimento ad un termine assegnato, però, proprio dal Giudice nel provvedimento di apertura della procedura (dovendosi pertanto ritenere a contrario che identica valenza non possa essere attribuita al termine fissato da un organo tecnico della procedura).

Depongono inoltre a favore della tesi

–   il fatto che non possano invocarsi esigenze di celerità della procedura incompatibili con l’ammissibilità di presentazione di domande tardive (dal momento che è prevista una durata minima della procedura di quattro anni);

–  come nel sistema delle esecuzioni coattive sia del resto prevista la possibilità di presentare domande tardive di partecipazione alla distribuzione del ricavato (art. 101 e 209 l.f. in materia concorsuale nonché art. 499 c.p.c. in materia di esecuzione individuale);

–  quanto alla diversa questione del termine ultimo entro il quale le domande tardive devono considerarsi ammissibili (sulla quale parimenti sono state proposte in giurisprudenza soluzioni differenti) che detto termine non possa essere, comunque, più restrittivo di quello previsto dall’art. 101 l.f. (un anno dalla formazione dello stato passivo esecutivo delle domande tempestive), salva la possibilità di proporre successivamente domanda, fino alla conclusione delle operazioni di ripartizione dell’attivo, ove il ritardo dipenda da causa non imputabile alla parte.

Nel caso di specie peraltro lo stato passivo definitivo delle domande “tempestive” era stato comunicato in data 28.10.2019 e che la domanda di D. spa è stata presentata via pec in data 23.11.2020 e dunque entro il termine indicato (tenuto conto della sospensione feriale dei termini – cfr. Cass. 21596/2012) e, comunque le operazioni di ripartizione non risultavano concluse.

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