Tribunale di Verbania, ord. 21.4.2022 dott. Michelucci
Non è prevista alcuna norma della l. 3/2012 che preveda la revoca dell’omologa della procedura di liquidazione ex artt. 14 ter e ss., secondo la ratio della coerenza dal momento che la procedura in parola prescinde totalmente dalla presentazione da parte del debitore di una proposta ovvero di un piano di liquidazione, fondandosi invece sulla messa a disposizione dell’universalità dei beni dello stesso con le sole esclusioni previste dall’art. 14 ter comma 6 l.f..
Si rende inoltre doverosa qualunque iniziativa del liquidatore volta a conseguire la disponibilità dei beni ed anche per recuperare le somme dovute al debitore a titolo di stipendio non escluse ai sensi dell’art. 14 ter comma 6 lett. b) l. 3/2012.
(massima Avv. Angela Tripodi)